Art. 13 c. 1 lett. b,c – Obblighi di pubblicazione concernenti l’organizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
b) all’articolazione degli uffici, le competenze e le risorse a disposizione di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
c) all’illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell’organizzazione dell’amministrazione, mediante l’organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche.

Organigramma

Ultimo aggiornamento Agosto 30th, 2021 alle ore 01:12 pm Ai sensi dell’Art. 13, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013. Organigramma in vigore (.pdf) Documentazione precedente Organigramma 2018 (.pdf) –…