Dlgs 33/2013 – Articolo 35, comma 3 – Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l’acquisizione d’ufficio dei dati
3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel sito istituzionale:
a) i recapiti telefonici e la casella di posta elettronica istituzionale dell’ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l’accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti ai sensi degli articoli 43, 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
b) le convenzioni-quadro volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati di cui all’articolo 58 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
c) le ulteriori modalità per la tempestiva acquisizione d’ufficio dei dati nonché per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive da parte delle amministrazioni procedenti.

Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d’ufficio dei dati

Ultimo aggiornamento 12 Agosto, 2020 alle ore 03:55 pmSezione relativa a dichiarazioni sostitutive e acquisizione d’ufficio dei dati, come indicato all’art. 35, c. 3 del d.lgs. 33/2013. Ai sensi delle Linee Guida ANAC n.1134/2017 approvate in data 8 novembre 2017 aventi per oggetto “Nuove Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e…