Art. 41, c. 6 – Trasparenza del servizio sanitario nazionale
6. Gli enti, le aziende e le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario sono tenuti ad indicare nel proprio sito, in una apposita sezione denominata «Liste di attesa», il tempi di attesa previsti e i tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata.

Liste di attesa

Ultimo aggiornamento Agosto 14th, 2020 alle ore 02:13 pmAi sensi dell’Art. 41, c. 6, d.lgs. n. 33/2013. In alcune farmacie gestite dalla società è attivo, per conto dell’U.S.L., il servizio…