Dlgs 33/2013 – Articolo 31, comma 1 – Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull’organizzazione e sull’attività dell’amministrazione
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, unitamente agli atti cui si riferiscono, i rilievi non recepiti degli organi di controllo interno, degli organi di revisione amministrativa e contabile e tutti i rilievi ancorchè recepiti della Corte dei conti, riguardanti l’organizzazione e l’attività dell’amministrazione o di singoli uffici.
Ultimo aggiornamento Luglio 12th, 2024 alle ore 10:41 amORGANO DI CONTROLLO CHE SVOLGE LA FUNZIONE DI OIV Il 29/04/2024 l’Organo Amministrativo della Società ha deliberato la nomina a OIV dell’Avv.…