Art. 13, c. 1 lett. d – Obblighi di pubblicazione concernenti l’organizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
d) all’elenco dei numeri di telefono nonché delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.
Ultimo aggiornamento 11 Agosto, 2020 alle ore 03:13 pmIn questa sezione sono riportate le informazioni previsti dall’articolo 13, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modifiche (decreto legislativo n. 97 del 2016) “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e…